“Assenza del decreto prefettizio”. Queste le motivazioni della sentenza con la quale è stata annullata una multa autovelox a Santa Maria del Cedro.
Il Giudice di Pace di Scalea, Walter Nicodemo, ha annullato un verbale di multa della Polizia locale sul tratto di Ss 18 a Santa Maria del Cedro per assenza del decreto prefettizio.
È quanto si evince dalle motivazioni, rese note nelle scorse ore, della decisione assunta a giugno 2023 dall’ordine giudicante e con la quale aveva accolto il ricorso presentato da un automobilista.
TUTOR SANTA MARIA DEL CEDRO, ANNULLATA MULTA AD AUTOMOBILISTA. VETERE: “ABBIAMO AUTORIZZAZIONI”
Ragioni di diritto della decisione del Giudice di Pace di Scalea
Nelle motivaziomi, il giudice richiama orientamenti della Corte di Cassazione e, in particolare, una sentenza del 2021 “che ha affermato il principio secondo cui il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di contestazione immediata al conducente (D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4) può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla Legge“, ovvero dal Nuovo codice della Strada.
Il giudice prosegue nell’argomentazione affermando che deve “considerarsi illegittimo e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle apparecchiature autovelox in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della ‘strada urbana di scorrimento‘“.
Secondo il Nuovo codice della strada, queste caratteristiche minime sono: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate, apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta, entrambe con immissioni e uscite concentrate.
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Multa Autovelox annullata a Santa Maria del Cedro: il caso specifico
Ancora, il giudice puntualizza: “Nel caso di specie, non vi è agli atti alcuno decreto prefettizio avendo dedotto l’Ente Resistente (Comune di Santa Maria del Cedro, ndr) che trattasi di strada urbana che non necessita di decreto prefettizio e di contestazione immediata”.
Sulla deduzione del Comune, il Giudice Nicodemo precisa: “Il rilievo dell’Ente è infondato dal momento che il sistema delineato dal D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada) è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata”.
A questo punto, il Giudice di Pace di Scalea richiama la parte (articolo 201, ndr) nella quale il Nuovo Codice della Strada ammette la possibilità di contestazione non immediata della violazione accertata tramite autovelox solo sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento.
Il giudice, poi, entra nel merito del caso specifico: “Va pertanto considerato che la strada (Ss 18, ndr) non è stata individuata come strada urbana di scorrimento e che non vi è decreto autorizzativo apposito del Prefetto che autorizzi la relativa installazione o utilizzazione.
La motivazione resa dai verbalizzanti in ordine alla mancata contestazione immediata ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis lett. E C.d.s. mal si concilia con la possibilità di utilizzare lo strumento di rilevazione con postazione fissa senza effettuare la contestazione immediata e senza l’autorizzazione del Prefetto, che nel caso di specie è assente seppur necessaria al fine di procedere alla contestazione differita.
Pertanto – puntualizza il Giudice di Pace – la polizia locale per poter utilizzare lo strumento di rilevazione in centro urbano, senza l’autorizzazione del prefetto, deve obbligatoriamente procedere alla contestazione immediata ai fini della validità della contestazione rivestendo la detta omissione una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo“.
Gli altri motivi del ricorso
Queste, dunque, le motivazioni del giudice alla decisione di accogliere il ricorso dell’automobilista e annullare la multa.
Quanto agli altri motivi del ricorso dell’uomo, assenza di omologazione della strumentazione utilizzata, violazione delle prescrizioni ministeriali e del principio di sicurezza per gli utenti della strada e carenza di legittimazione attiva, non si è pronunciato “essendo gli stessi assorbiti da quanto evidenziato“.
La multa in questione, da 180,47 euro, era stata elevata a novembre del 2021. L’automobilista aveva percorso il tratto di Ss 18 nel Comune di Santa Maria del Cedro a una velocità media di 72 chilometri orari, rilevata dallo strumento Celeritas EVO 1506, e con la quale aveva superato il limite di velocità di 50 chilometri orari.