Il Tar Calabria ha accolto il ricorso di Comunità e identità del candidato sindaco perdente Domenico Donadio. L’attenzione su 27 schede annullate.
C’è una possibilità che il risultato scaturito dalle urne elettorali nel Comune di San Nicola Arcella a seguito delle votazioni del 3 e 4 ottobre 2021 venga sovvertito.
Dopo la vittoria e la proclamazione a sindaco di Eugenio Madeo, la lista opposta, Comunità e identità capeggiata da Domenico Donadio, ha presentato ricorso al Tar, ottenendo dall’organo di giurisdizione amministrativa l’accoglimento dell’istanza e, di conseguenza, la verifica delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio.
In merito, ecco la precisazione fornita proprio da Donadio. “È bene chiarire e precisare che il fine ultimo del ricorso amministrativo non è mai stato un ribaltamento, per quanto auspicabile, della maggioranza proclamata, ma la verifica del regolare processo elettorale che ha lasciato molti dubbi, soprattutto fra la popolazione”.
È bene ricordare che lo scrutinio aveva restituito come risultato una vittoria molto risicata da parte della lista San Nicola Arcella prima di tutto: solo 19 voti in più della compagine avversaria.
Ma secondo la parte che si sente danneggiata dalle operazioni di scrutinio ci sarebbero ben 27 schede ingiustamente annullate, che se rivalutate a seguito del disposto controllo demandato alla prefettura di Cosenza, potrebbero indurre lo stesso Tar Calabria a sovvertire l’esito finale della consultazione.
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“La ricusazione dei rappresentanti di lista della nostra compagine elettorale – prosegue Donadio -, con motivazioni verbalmente diverse da quelle contenute nei verbali, così come molte altre incongruenze riscontrate sugli stessi, ci hanno dato motivi validi nel presentare ricorso per rispettare e, principalmente, tutelare il diritto e dovere di voto dei cittadini sannicolesi.
Per il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, le dichiarazioni prodotte da alcuni cittadini hanno attendibilità e sono idonee affinché si proceda alla verifica dei voti dichiarati nulli e, nel contempo, che le dichiarazioni prodotte dal presidente del seggio numero 2 a favore della parte avversa non possono avere efficacia di inibire l’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi del giudice amministrativo nel giudizio elettorale.
Anzi – aggiunge -, proprio le sue dichiarazioni prodotte nel ricorso in difesa della parte avversa, potrebbero
avvalorare i legittimi dubbi sul fatto che egli non sia stato né sia apparso agli occhi dei cittadini,
come una figura completamente super partes.
Se il sindaco proclamato piuttosto che dare ascolto ai consiglieri esterni, avesse attinto alla sua esperienza politica avrebbe sicuramente acconsentito ad una verifica di tutti i voti assegnati all’una e all’altra lista, anziché ostacolare l’accertamento dei fatti, dissipando così definitivamente ogni dubbio sul processo elettorale avvenuto che lo avrebbe potuto politicamente legittimare agli occhi dell’elettorato locale e zonale.
Dal canto nostro, attendiamo fiduciosi che la giustizia amministrativa faccia una prima verifica su
quanto accaduto durante le operazioni elettorali, non tralasciando altre azioni legali nelle opportune sedi qualora i nostri dubbi, e quelli dei cittadini, dovessero trovare anche in minima parte fondamento
all’esito del ricorso al Tar”.